A chi è rivolto
La TASI è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore delle suddette unità immobiliari a qualsiasi uso possedute o detenute.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione.
• Il proprietario della abitazione principale
• Il proprietario di altri fabbricati
• L’occupante (inquilino/detentore/comodatario) di fabbricati
Descrizione
Ai sensi dell’art. 1, commi da 639 a 705, della legge 147/2013, dall’1/01/2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) nella sua componente di tributo sui servizi indivisibili (TASI) a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall’Ente; la TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell’articolo 1 della Legge 147/2013. Detta disciplina è integrata dal Regolamento I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/06/2014.
Come fare
QUANTO PAGA IL PROPRIETARIO E QUANTO L’INQUILINO???
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, ad esempio inquilino o comodatario, il proprietario e l’occupante sono tenuti a pagare la TASI nel seguente modo:
• proprietario 70%
• occupante (ad es. inquilino o comodatario) 30%
Tale suddivisione è stabilita dal comma 4 dell’articolo 5 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/06/2014.
Qualora il fabbricato sia tenuto a disposizione, (non occupato) la TASI spetta per intero al proprietario.
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE (= I.M.U.)
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:
• C/2 (Magazzini e locali di deposito);
• C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse);
• C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ALIQUOTE E BASE IMPONIBILE
Con delibera di C.C. n. 05 del 28/06/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote anno 2014 nella seguente misura:
a) Aliquota abitazioni principali e pertinenze: 2,00 per mille (DUE PER MILLE);
• Detrazioni per abitazione principale € 40,00
• Detrazione relativamente all’abitazione principale € 20,00 per ogni figlio a carico fiscalmente (che nell’anno precedente ha posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili);
b) Aliquota Altri fabbricati: 1,7 per mille (UNOVIRGOLASETTE PER MILLE);
c) Aliquota Aree edificabili: 0,00 per mille. (ZERO PER MILLE)
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
Per i fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano il valore è quello che si ottiene applicando all’ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:
160 - categoria A (con esclusione A/10) e categorie C/2, C/6, C/7
140 - categoria B e categoria C/3, C/4 e C/5 – 80 categoria D/5 e A/10
80 – categoria A/10 e D/5
65 - categoria D ad esclusione D/5
55 – categoria C/1
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
I terreni agricoli sono esclusi dalla TASI
Cosa serve
Il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione dei terreni agricoli.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Il versamento della TASI per l’anno 2014 è dovuto in due rate:
• La prima, entro 16/10/2014 è pari al 50% del tributo dovuto complessivamente sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
• La seconda, entro il 16/12/2014 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16/10/2014.
IL VERSAMENTO DELLA TASI E’ EFFETTUATO IN AUTOLIQUIDAZIONE DAL CONTRIBUENTE CHE DOVRA’ PREDISPORRE I CONTEGGI E PROCEDERE AL PAGAMENTO TRAMITE F24 ALLE SCADENZE STABILITE (16 ottobre – 16 dicembre).
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il pagamento della TASI viene effettuato in autoliquidazione dal contribuente utilizzando il modello F24 presso gli sportelli bancari e postali.
L’importo totale da pagare deve essere arrotondato all’euro e non sono dovuti pagamenti per importi inferiori a 5,00€
Deve essere compilata la sezione “IMU e altri tributi locali”
cod. Ente: D309
codici tributo 3958 per i versamenti TASI relativi ad abitazione principale e relative pertinenze
codici tributo 3961 per i versamenti TASI relativi ad altri fabbricati
DENUNCIA
Ai fini della TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione , su modello messo a disposizione dal Comune, ESCLUSIVAMENTE nei casi in cui l’immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione ICI ed IMU, in quanto compatibili, valgono anche in riferimento alla TASI. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Ai sensi dell’art. 1, commi da 639 a 705, della legge 147/2013, dall’1/01/2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) nella sua componente di tributo sui servizi indivisibili (TASI) a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall’Ente; la TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell’articolo 1 della Legge 147/2013. Detta disciplina è integrata dal Regolamento I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/06/2014.
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Argomenti:Pagina aggiornata il 16/07/2024