Colui che richiede la pratica, l'intestatario, presso l'ufficio del Comune o della Regione è il soggetto che deve pagare i diritti di segreteria.
I diritti di segreteria sono dovuti quale corrispettivo dell'attività istruttoria svolta dagli uffici e sono stati istituiti dalla Legge 08/06/1962, n. 604, art. 40. Sono esenti dal pagamento le istanze presentate da enti locali e Amministrazioni dello Stato.
Rivolgersi all'ufficio di interesse del comune.
Legge 08/06/1962, n. 604, art. 40.